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Piemonte DOC - il disciplinare modificato giĆ  in vigore per la vendemmia 2019

In data 26 agosto 2019 è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il DECRETO 8 agosto 2019, concernente le modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte». La nuova versione del disciplinare vide una prima approvazione della Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile che anticipava (ora viene confermata con il decreto in oggetto), la possibilità di produrre, rispetto la precedente versione, nuove tipologie di vini in particolare spumanti, passiti, vini di uve stramature e tipologie a doppio vitigno.

Le modifiche di seguito indicate, contenute nel disciplinare di produzione della DOP dei vini «Piemonte» entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, ossia dal 26 agosto, saranno definitivamente notificate alla Commissione UE entro 30 gg e verranno pubblicate nella GU della CE entro 3 mesi. La cosa che più interessa tuttavia è che sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale attuale 2019/2020 e sono estese anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Piemonte» provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti se in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato disciplinare consolidato.

I punti che seguono sono una sintesi non esaustiva del disciplinare, al quale si rimanda per i necessari dettagli ed approfondimenti. 

LE TIPOLOGIE OTTENIBILI PREVISTE

 VINI BIANCHI:

“Piemonte” bianco

“Piemonte” Bussanello

“Piemonte” Cortese

“Piemonte” Chardonnay

“Piemonte” Moscato (NDR - in tutte le varianti zuccherine: da secco a dolce)

“Piemonte” Sauvignon

“Piemonte” Viognier

“Piemonte” Pinot Grigio

“Piemonte” Riesling

“Piemonte” con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca bianca: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, nonché del vitigno Pinot Nero (vinificato in bianco), nelle loro combinazioni.

 

VINI SPUMANTI:

“Piemonte”

“Piemonte” rosso

“Piemonte” rosato

“Piemonte” Pinot bianco

“Piemonte” Pinot grigio

“Piemonte” Pinot nero

“Piemonte” Pinot

“Piemonte” Cortese o "Piemonte" Cortese Marengo o “Piemonte” Marengo

“Piemonte” Chardonnay

“Piemonte” Brachetto

“Piemonte” Albarossa Rosato

“Piemonte” con specificazione di due dei vitigni a bacca bianca: (idem come sopra)

“Piemonte” con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet franc, Carmenère, Croatina, Grignolino, Nebbiolo, nelle loro combinazioni.

 

VINI FRIZZANTI:

“Piemonte” rosso

“Piemonte” bianco

“Piemonte” rosato

“Piemonte” Dolcetto

“Piemonte” Cortese o “Piemonte” Cortese Marengo o “Piemonte” Marengo

“Piemonte” Chardonnay

“Piemonte” Barbera

“Piemonte” Bonarda

“Piemonte” con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca bianca: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, nonché del vitigno Pinot Nero (vinificato in bianco), nelle loro combinazioni

“Piemonte” con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet franc, Carmenère, Croatina, Grignolino e Nebbiolo, nelle loro combinazioni.

 

VINI ROSSI:

“Piemonte” rosso

“Piemonte” Albarossa

“Piemonte" Barbera

“Piemonte” Dolcetto

“Piemonte” Freisa

“Piemonte” Grignolino

“Piemonte” Brachetto

“Piemonte” Bonarda

“Piemonte” Cabernet

“Piemonte” Cabernet Franc

“Piemonte” Cabernet Sauvignon

“Piemonte” Croatina

“Piemonte” Merlot

“Piemonte” Pinot nero

“Piemonte” Syrah

“Piemonte” con specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero, Albarossa, Brachetto, Cabernet, Cabernet franc, Carmenère, Croatina, Grignolino e Nebbiolo, nelle loro combinazioni.

 

VINI ROSATI:

“Piemonte” rosato

 

VINI PASSITI:

“Piemonte” rosso passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature)

“Piemonte” bianco passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature)

“Piemonte” Barbera passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature)

"Piemonte" Moscato passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature)

“Piemonte” Brachetto passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature).

 

BASE AMPELOGRAFICA – La DOC Piemonte

BIANCO è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

ROSSO è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

ROSATO è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina e/o Cortese e/o Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte

SEGUITA DAL VITIGNO: Albarossa; Barbera; Bonarda; Dolcetto; Freisa; Grignolino; Brachetto; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Croatina; Merlot; Pinot nero; Syrah; Bussanello; Cortese; Chardonnay; Sauvignon; Viognier; Pinot Grigio; Riesling; Moscato Bianco, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

MOSCATO PASSITO:  è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

CON SPECIFICAZIONE DUE VITIGNI:   è riservata al vino, al vino spumante ed al vino frizzante ottenuto dal taglio di mosti o di vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito indicate (vedi tipologie precedentemente riportate). Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.

VINI SPUMANTI: la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.   "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno: Pinot bianco; Pinot grigio; Pinot nero; è riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

ZONE DI PRODUZIONE – omissis (verificare con attenzione il disciplinare per ciascuna delle tipologie/vitigno indicati sopra) 

POLIVALENZA DELLE ISCRIZIONI E SCELTE VENDEMMIALI E DI CANTINA

ISCRIZIONI - Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all’articolo 1, i vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le D.O.C.G. le cui zone di produzione sono interamente comprese nell’area delimitata all’articolo 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile. È’ facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.

SCELTA VENDEMMIALE - E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico volumico minimo naturale e di composizione ampelografica.

RICLASSIFICAZIONE – SCELTA DI CANTINA - Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

VINIFICAZIONE, PRESENTAZIONE, RECIPENTI AMMESSI, CHIUSURE  

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte. I vini nelle tipologie passito devono essere ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Nella designazione e presentazione, con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nonché l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale.

La designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica ‘vigneti di montagna’; tali specificazioni dovranno essere riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Piemonte”, ma senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” bianco, rosso e rosato la specificazione del colore è facoltativa.

I vini che riportano in etichetta la qualificazione “vigneti di montagna” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti aventi specifiche caratteristiche (oltre 500 m slm, e pendenza oltre 30% o terrazzati) ubicati nei comuni come da apposito elenco. 

In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot. Per i vini rossi “Piemonte” Pinot nero è consentito altresì il sinonimo Pinot noir.

Nella designazione e presentazione dei vini Piemonte spumante rosato, anche con specificazione dei vitigni Pinot nero, Pinot, Pinot-Chardonnay, Chardonnay-Pinot e Albarossa è consentito utilizzare anche i termini “rosa” o “rosé”.

I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, possono utilizzare in etichetta la dicitura “Novello”, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

Nella presentazione e designazione dei vini con l’esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini Brachetto e Moscato è obbligatoria l’indicazione del tenore di zucchero utilizzando i termini previsti dalla normativa vigente; tali termini devono essere riportati in ogni campo visivo dove è riportata la denominazione con caratteri aventi altezza minima di 3 mm.

Per il confezionamento sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie “Piemonte” rosso, “Piemonte” rosso frizzante, “Piemonte” rosso passito, “Piemonte” rosato, “Piemonte” rosato frizzante, “Piemonte” bianco, “Piemonte” bianco frizzante, “Piemonte” bianco passito, “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, "Piemonte" Chardonnay, “Piemonte” Chardonnay frizzante, "Piemonte" Cortese, “Piemonte” Cortese frizzante, “Piemonte” Sauvignon, "Piemonte" Barbera, “Piemonte” Barbera frizzante, “Piemonte” Barbera passito, "Piemonte" Bonarda, “Piemonte” Bonarda frizzante, "Piemonte" Grignolino, “Piemonte” Dolcetto, “Piemonte” Dolcetto frizzante, “Piemonte” Freisa, “Piemonte” Cabernet Sauvignon, “Piemonte” Merlot, “Piemonte” Pinot nero, “Piemonte” Syrah, i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri Bag in Box). Qualora tali contenitori siano compatibili con le tipologie spumante e frizzante, saranno utilizzabili anche per tali tipologie. Per il vino Piemonte Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 cl, con specifica esclusione della capacità pari a 200 cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma. Per tutti i vini sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e utilizzare i sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente con l’esclusione del tappo a fungo.

 

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