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Prodotti confezionati immessi nel mercato tedesco

IL SISTEMA TEDESCO PER IL RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI 

Dal 1 gennaio 2019 la nuova legge (“VerpackG”) sostituisce la precedente sugli imballaggi in Germania. Coinvolge ogni produttore, distributore che immette un prodotto confezionato sul mercato tedesco per la prima volta (comprese le vendite on-line) e non esiste una soglia minima per le piccole imprese. 

Da diversi anni la Germania applica un regime di gestione interno dei rifiuti da imballaggi noto come Duales System Deutschland (Legge originaria: Topfer), che prevede l’osservanza di alcune disposizioni volte ad assicurare che chi immette merce confezionata /imballata nel mercato tedesco si registri al sistema nazionale, oppure deleghi l’importatore o l’operatore locale a farlo in suo nome ed a versare annualmente il dovuto per la tassa di riciclo.

Molti produttori vitivinicoli hanno “affidato” l’incombenza all'operatore acquirente tedesco, evitando in questo modo complicazioni formali dovute alla registrazione, dichiarazione annuale ecc. Dal 1° GENNAIO 2019, è però entrata in vigore la nuova legge che prevede cambiamenti volti ad un maggiore controllo, concorrenza generale e soprattutto responsabilità da parte del produttore dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a tutti gli operatori che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate e destinate sia al consumatore finale privato che alla più generale commercializzazione. E’ il produttore, per esempio la cantina italiana, ad essere considerato il primo responsabile dell’immissione dei prodotti confezionati/imballati. Vero è che, come già oggi è previsto, qualora il produttore avesse sede all'estero, anche l’importatore potrà essere considerato “produttore” e, di conseguenza, previo accordo con questo, ed in sua vece, potrà sostituirlo nella registrazione dei prodotti al sistema del registro degli imballaggi. 

IL MATERIALE INTERESSATO - L’ordinamento riguarda tutti gli imballaggi, vale a dire: gli imballaggi primari quali le bottiglie, i sovra imballaggi o confezioni secondarie quali scatole per più bottiglie e tutti i sacchetti (ma non ci riguardano) per il trasporto o l’asporto (es. frutta, pane ecc). 

In fondo quindi nulla di importante cambia per i produttori di vino che vendono bottiglie in Germania, se non il fatto che si stringono le maglie delle responsabilità e del controllo. 

LA REGISTRAZIONE - Chi desidera registrarsi autonomamente deve conoscere quanto segue.

Oltre allo storico obbligo di partecipazione ad un sistema di raccolta e all’obbligo di redigere una dichiarazione annuale, certificante le quantità di imballaggi immesse l’anno precedente, la normativa VerpackG apporta le seguenti importanti novità al sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania:

  • Obbligo di registrazione: dal 1° gennaio 2019 i produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere necessariamente iscritti all’Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) prima di commercializzare i prodotti imballati.
  • I nomi dei produttori e dei marchi verranno pubblicati sul registro LUCID, pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza. https://lucid.verpackungsregister.org

Altri link informativi: https://www.gruener-punkt.de/ - https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1

  • I dati relativi agli imballaggi, dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto e con la nuova normativa VerpackG non ci sono soglie minime esenti dalla dichiarazione.
  • Nuovi criteri ecologici e modifiche ai requisiti di riutilizzo: la legge prevede un aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi per garantire un migliore e più frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato.

Per chi non si conforma alle disposizioni sono previste sanzioni:

  1. mancata registrazione al registro degli imballaggi: massimo di €100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  2. mancata partecipazione ad un sistema di raccolta oltre ad una sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  3. mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi fino a € 10.000;
  4. mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge: sanzione massima di € 100.000.

 Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: http://www.gruenerpunkt.de/de/leistungen/design4recycling.html

 

 ALCUNE UTILI INDICAZIONI E SUGGERIMENTI

Se si vuole iscriversi al sistema bisogna specificare tutti i componenti dei packaging in kg e indicare una quantità stimata immessa in Germania nell’anno in corso. Ovviamente è un’ipotesi iniziale del quantitativo che sarà seguita da un consuntivo a conguaglio l’anno dopo. Per i vini si intendono i principali materiali: vetro (bottiglie), alluminio (capsule), plastica e sughero (tappi).

A seconda della quantità, verrà inviata all’interessato una fattura mensile o annuale basata sulla quantità di riferimento prevista suddetta. È possibile pagare queste fatture tramite bonifico bancario. A partire dall'annualità successiva è necessario presentare una dichiarazione di fine campagna per tutti i quantitativi dei prodotti imballati immessi sul mercato in Germania nell'anno solare precedente. Sarà quindi calcolata la differenza tra le fatture già pagate e l'importo complessivamente dovuto, ed emessa (dal sistema) un'altra fattura per il saldo o viceversa una nota di credito.

Alla nostra domanda precisa se è possibile ancora delegare un terzo per l’assoggettamento al sistema, per esempio importatori o ristoranti / wine bar /enoteche ai quali si cede il vino, la risposta è: “Il soggetto che introduce le merci nel meccanismo German Packaging Act per la prima volta è automaticamente tenuto alla registrazione centrale del Packaging e alla partecipazione al sistema. Si può delegare un importatore, ma in questo caso, è un servizio volontario, per il quale l’importatore non è legalmente obbligato.

Conseguentemente, se non si è direttamente registrati al sistema VerpackG, e non si vuole procedere con la registrazione diretta, occorre comunque verificare che l’importatore al quale ci affidiamo abbia attivato l’iscrizione dei nostri prodotti nel registro e – aggiungiamo, farsi firmare e rilasciare una dichiarazione di impegno in tal senso. 

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